La ”home education” nella normativa vigente

E’ di questi giorni la notizia di un’impennata di ricerche della parola ”homeschooling” sul motore di ricerca Google, ed è pertanto opportuno delineare il quadro giuridico intorno a tale concetto.

La Carta costituzionale all’art. 30 sembra chiara quando tratta dei diritti e doveri dei genitori, poichè fa rientrare nel novero di questi anche il dovere d’istruzione e d’educazione dei figli.

E’ l’ art. 34 della stessa Costituzione, invece, a menzionare l’obbligo scolastico, affermando che: ”l’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita” .

Ad oggi la Circ. n. 101 del 30/12/2010 muta questo principio, facendo riferimento all’obbligo d’istruzione per una durata decennale (applicato alla fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni) e volto a far ottenere al ragazzo/a un titolo di istruzione secondaria di secondo grado, o una qualifica professionale di durata almeno triennale, entro il diciottesimo anno di età.

La domanda sorge quindi spontanea: se dell’istruzione dei figli si devono occupare i genitori, è impossibile per loro optare per un metodo di istruzione alternativo – come l’homeschooling – data l’obbligatorietà della instruzione così come recitato all’art. 34 Cost.?

Si badi bene, la Costituzione non parla di frequentazione obbligatoria dell’istituto scolastico, ma d’obbligatorietà d’istruzione, che è tutt’altra cosa, che peraltro può essere realizzata in un luogo diverso dall’istituto scolastico in sè, a patto che però ciò sia ammesso dalla legge.

Ed è proprio dalla legge che è utile partire per evidenziare i confini del diritto all’homeschooling.

L‘art. 111, 2 del DL. n. 297 del 16/04/1994 si occupa di definire quali siano a tutti gli effetti le modalita’ di adempimento dell’obbligo scolastico, ed impone una procedura specifica da seguire per i genitori che intendono intraprendere codesta strada, infatti

”i genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacita’ tecnica od economica e devono darne comunicazione anno per anno alla competente autorità”’.

A fronte di un tanto, si può affermare che l’istruzione privata (o home education) deve essere sorretta da una capacità economica e tecnica adeguata dei genitori (che può comprendere l’assunzione di un insegnante per 5/6 giorni a settimana).

Qualora tali capacità vi siano, le comunicazioni da inviarsi alle autorità competenti debbono avere cadenza precisa.

Inoltre, affinchè tale istruzione sia regolarmente eseguita, sul punto vigileranno due organi: il sindaco ed il dirigente scolastico del comune di residenza del giovane.

Inoltre, secondo il Dl n. 62 del 13/04/17 tali alunni sosterranno annualmente un esame di idoneita’ per il passaggio alla classe successiva, e lo faranno come candidati esterni presso una scuola statale o paritaria fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Ma cosa rischiano, invece, i genitori che non si occupano dell’istruzione dei figli, nè secondo le modalià ordinarie, nè seguendo la strada alternativa dell’homeschooling?

Il rischio è quello di commettere il reato contravvenzionale ex at. 731 c.p., che punisce – con l’ammenda fino ad euro 30 – chi, investito di autorità o incaricato della vigilanza di un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare.

Mentre, se i genitori sono già separati, può vedersi esaudita l’ipotesi descritta all’art. 570 c.p, reato proprio, dove chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale – nonostante sia già avvenuta la separazione – è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103€ a 1032€.

Difatti, proprio come recita la sent. n. 474/2019 del Tribunale di Campobasso, il genitore che si disinteressa delle esigenze scolastiche dei figli, che non li affianca nè aiuta nei compiti, deve essere condannato ex art. 570 c.p., alla luce del fatto che è dovere di ciascun genitore farsi carico anche degli «strumenti che consentono un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze», tra le quali rientrano per l’appunto quelle scolastiche.

In conclusione, di fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è comprensibile e legittimo che i genitori si attivino per ricercare delle soluzioni alternative come l’home schooling (almeno sino al ritorno ad una condizione di piena sicurezza e normalita’).

Ma, come sosteneva John Dewey – pedagogo del Novecento – la scuola è un luogo talmente speciale da creare «una forma di vita sociale, una comunità in miniatura, una comunità che ha un’interazione continua con altre occasioni di esperienza al di fuori delle mura della scuola stessa».
La ”home education” nella normativa vigente
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