LA MANCATA APPOSTAZIONE DI UN CREDITO NEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE NON COSTITUISCE RINUNCIA ALLO STESSO

Con ordinanza n. 28439 in data 14.12.2020, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito alla sorte dei crediti non iscritti a bilancio dopo l’estinzione della società.

La Suprema Corte ha posto alla base del proprio ragionamento i tre principi generali sul tema già fissati, nel 2013, dalle Sezioni Unite (cfr. SS.UU. n. 6070/2013) ovvero che: (i) l’estinzione di una società dà vita ad un fenomeno successorio; (ii) dal lato passivo, tale successione comporta che dei debiti sociali rispondano i soci, nei limiti di quanto ad essi pervenuto per effetto del bilancio di liquidazione; (iii) dal lato attivo, tale successione comporta che i crediti sociali risultanti dal bilancio di liquidazione si trasferiscano ai soci pro indiviso.

La Suprema Corte, inoltre, ha tenuto in considerazione la pronuncia incidentale delle predette SS.UU. relativamente ai crediti (stavolta) non iscritti a bilancio, dopo l’estinzione della società: la sorte di quest’ultimi non può essere stabilita ex ante in base ad una regola “generale, uniforme ed automatica”, bensì “caso per caso”, valutando la presenza di una inequivoca manifestazione di volontà in tal senso (basti pensare che la mancata appostazione a bilancio potrebbe anche essere dipesa dal fatto che i soci vogliano coltivare in proprio il recupero del credito, oppure che vi siano trattative pendenti con il debitore).

La Suprema Corte pertanto ha pronunciato il seguente principio di diritto:

“La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun’altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnati da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l’omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito ”.
LA MANCATA APPOSTAZIONE DI UN CREDITO NEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE NON COSTITUISCE RINUNCIA ALLO STESSO
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