L’assegno di mantenimento per il figlio minore

e perchè non può prescindere dal raffronto tra i redditi dei genitori.

Cass. civ. 16.09.2020 (ud. 02.07.2020), n. 19299.

In caso di divorzio, così come in caso di separazione, la determinazione dell’assegno a titolo di mantenimento per il figlio minore, non può prescindere dal raffronto tra i redditi dei due genitori.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19299 del 16.09.2020 (ud. 02.07.2020), che ha cassato con rinvio una decisione della Corte d’appello di Bologna che aveva quantificato l’assegno di mantenimento per i figli, a carico del padre, genitore non collocatario, senza rispettare il principio di proporzionalità ed anzi, trascurando di considerare in toto la capacità economica dell’altro genitore.

Nell’occasione, la Corte di legittimità ha precisato che:

Nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto al genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto”.

Il principio di diritto al quale la Corte d’appello di Bologna è stata chiamata ad attenersi in sede di rinvio è quello per cui:

“l’art. 155 c.c., nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze dei figli, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti, nonché, appunto, le risorse economiche di entrambi i genitori”

Alla luce del principio così sancito, che si pone in linea con le più recenti pronunce di legittimità (Cass. 01.03.2018, n. 4811), la valutazione del giudice ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli, deve considerare una pluralità di parametri dai quali non può essere esclusa la considerazione, anche in termini comparativi, dei redditi e delle capacità di lavoro di ciascun coniuge.

L’assegno di mantenimento per il figlio minore
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