L’assicurazione deve risarcire le spese dell’avvocato e dei consulenti

Commento all’ordinanza n. 18076/2020 Cass. Civ.

Con ordinanza n. 18076/2020, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi (cfr. Cass. Civ. n. 10595/2018) riguardo alla disciplina del rapporto assicurato-assicuratore nel contesto delle liti giudiziarie.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Napoli aveva condannato la compagnia assicurativa a rifondere al proprio assicurato unicamente le spese poste a suo carico (ed in favore della controparte) dalla sentenza d’appello, ivi comprese le spese della C.T.U. e le altre spese di giudizio.

Secondo l’assicurato detta pronuncia doveva ritenersi emessa in violazione dell’art. 1917, comma 3 C.C. Secondo suddetto articolo l’assicurazione deve rifondere all’assicurato anche le spese da quest’ultimo sostenute per resistere all’azione del danneggiato, nei limiti e con le proporzioni indicate dalla norma.

Così, anche per tale ragione, l’assicurato proponeva ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte, in accoglimento del predetto ricorso, ha ricordato che l’assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, è potenzialmente esposto a tre diversi tipi di spese processuali:

  • le spese di soccombenza (ovvero quelle che è tenuto a rifondere alla controparte vittoriosa);

  • le spese di resistenza (ovvero quelle sostenute per remunerare il proprio legale ed eventualmente i propri consulenti);

  • le spese di chiamata in causa (ovvero quelle sostenute per convenire il giudizio la propria compagnia assicurativa).

Secondo la Cassazione, le spese di resistenza non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito dell’assicurato – e, quindi, una spesa risarcibile nei limiti del massimale, come nel caso delle spese di soccombenza – bensì rientrano nella categoria delle c.d. “spese di salvataggio” ex art. 1914 C.C., in quanto sostenute per un interesse comune all’assicurato e all’assicuratore (ovvero l’interesse a veder respinta la pretesa risarcitoria avanzata dal presunto danneggiato).

Secondo la Suprema Corte, il diritto al rimborso delle spese di resistenza – nei limiti indicati dall’art. 1917, comma 3, C.C. – è un effetto naturale, ex art. 1374 C.C., del contratto di assicurazione della responsabilità civile.

L’assicurazione deve risarcire le spese dell’avvocato e dei consulenti

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