Rimborsabilità di buoni fruttiferi a termine

(quando privi della indicazione del numero di serie, dei rendimenti e della scadenza e termine di prescrizione)

Con una recentissima sentenza, datata 20/05/2020, il Tribunale di Termini Imerese si è pronunciata sulla rimborsabilità di buoni fruttiferi a termine, privi della indicazione del numero di serie, dei rendimenti e della scadenza e sul termine di prescrizione degli stessi.

Secondo la suddetta sentenza di merito Poste Italiane deve rispettare i doveri di trasparenza e di informazione nel collocamento dei buoni fruttiferi postali e, in mancanza, non può opporre il decorso del termine prescrizione alla richiesta di rimborso dei buoni.

Il Tribunale di Termini Imerese ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata da Poste Italiane, ritenendo che, poiché i buoni non riportano:

indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza, costituente, come è noto, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, né, essendo stato consegnato agli attori, al momento della loro sottoscrizione, alcun foglio informativo, avendo l’intermediario solo prodotto un avviso generale alla clientela con il quale quest’ultima veniva invitata al controllo della scadenza dei propri buoni (circostanza quest’ultima che non può essere sufficiente a ritenere assolto l’obbligo personale di informazione di cui sopra)

Non è possibile ritenere dalla documentazione prodotta che l’intermediario abbia, in sede di sottoscrizione, adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla normativa di riferimento e soprattutto a quella di render noto la data di scadenza del titolo.

Così, il Tribunale ha ribadito il:

principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto. Principio codificato nell’art. 2935 c.c., il quale espressamente dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il che impedisce di considerare come trascorso il termine di prescrizione.

Il giudice ha quindi condannato Poste Italiane a rimborsare agli attori le somme riportate nei buoni fruttiferi in loro possesso oltre interessi di legge dalla data della sottoscrizione sino al soddisfo.
Nel caso in cui i buoni siano privi di indicazione del numero di serie, dei rendimenti e della scadenza, il termine di prescrizione non può ritenersi maturato e pertanto i relativi possessori hanno diritto al rimborso.

Rimborsabilità di buoni fruttiferi a termine

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